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G r u p p o C i n o f i l o P a r t e n o p e o F i l i p p o R a u t i i s
S t a t u t o |
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COSTITUZIONE E SCOPIE' costituita con sede a Napoli una Associazione
senza scopo di lucro denominata "Gruppo Cinofilo Partenopeo", avente
la propria giurisdizione sul territorio della provincia di Napoli. Per il conseguimento dei
fini di cui sopra l'Associazione: a) ha lo
scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre
iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all'ENCI supporto
locale in ambito provinciale e subprovinciale; b) è
associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva
lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo
scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo,
vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI; c) organizza esposizioni e prove di lavoro
direttamente o in collaborazione con l'ENCI e con le società cinofile da questo
riconosciute, oppure con altri enti anch'essi interessati a tali iniziative,
richiedendo l'approvazione preventiva e il riconoscimento dell'ENCI nel quadro
e con le discipline da questo stabilite. Possono associarsi al detto Gruppo Cinofilo tutti i
cittadini italiani e stranieri di accertata moralità, purchè residenti nella
giurisdizione territoriale sulla quale l'Associazione svolge la propria azione,
che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell'allevamento
italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione presentata nei
modi previsti dal presente statuto sia accettata dal Consiglio. I Soci si dividono in Soci ordinari e Soci
sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione e in
conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo
la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne
verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e
all'attività del sodalizio. Per far parte in qualità di Socio dell’Associazione
occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci
presentatori e indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche
precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e
la disciplina relativa nonchè ad osservare le disposizioni che saranno emanate
dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si
pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso
reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al
Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione
all'attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a
Socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo
Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio
Direttivo neoeletto. L'Assemblea generale dei
Soci stabilisce con propria deliberazione che sarà valida sino a quando non
verrà sostituita da altra deliberazione successiva, la misura delle quote
annuali dovute all'Associazione dai Soci. L'iscrizione a Socio vale per l'anno sociale che va
dal 1 gennaio al 31 dicembre, fatto salvo il diritto di presentare formali
dimissioni a mezzo lettera raccomandata. La qualità di Socio si perde: 1) per dimissioni presentate nei modi previsti
dall'art. 7°; 2) per espulsione deliberata dall'Assemblea Generale
dei Soci su proposta del Consiglio; 3) se entro il termine perentorio di 90 giorni
dall'inizio dell'anno sociale non provvede al pagamento della propria quota
annuale associativa; in tal caso l'inadempiente deve considerarsi
automaticamente decaduto dalla qualità di socio del Gruppo Cinofilo. Chi, per qualsiasi causa cessa dalla qualità di
Socio, perde ogni diritto relativo; ma non è esonerato dagli impegni assunti. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in
regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri eletti; c) il Presidente; d) il Comitato dei Probiviri; e) il Collegio Sindacale; f) può essere previsto un Comitato Tecnico con
funzione puramente consultiva. L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola
col versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei
principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio sia esso
ordinario oppure sostenitore, ha
diritto ad un voto. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro
Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di
due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe devono essere depositate dal Socio cui
sono state intestate prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse
correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un Socio delegato
possa conferire le proprie deleghe a un altro. L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal
Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai
presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione
dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta
verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed
eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto
dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronunzia a maggioranza di
voti: in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra
immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento
di un risultato di maggioranza. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una
volta all'anno in Napoli entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio
consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di
attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in
qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando
ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o la
almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con
l'invio ai Soci per posta degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere
spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la
località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché
risulta presente, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci ordinari e
sostenitori. Trascorsa una ora da quella indicata nell'invito,
l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci
presenti. L'Assemblea ha il compito di deliberare: a) sul programma generale dell'Associazione; b) sull'elezione delle cariche sociali; c) sui rendiconti morali e finanziari; d) sulle modifiche dello Statuto; e) sulla misura della quota associativa per ciascuna
delle categorie dei Soci prevista nell'art. 4°; f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del
giorno che non sia di esclusiva competenza di un altro organo sociale. Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i
Probiviri e i Sindaci effettivi e supplenti. Il Consiglio Direttivo è
composto da sette o più consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in
carica tre anni solari. Qualora durante il triennio venissero a mancare per
qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti
dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in
carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno
sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei Consiglieri,
l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi da
tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei Soci per la
nuova elezione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo
ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le
deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci; fra l'altro è responsabile
dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti
morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e
patrocina esposizioni e prove, sovrintende al lavoro degli uffici, qualora
questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale stabilendone
le mansioni e le remunerazioni ecc. Il Consiglio
Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente, del vice
Presidente dell'Associazione, del Segretario ed eventualmente di un cassiere.
Il Presidente ed il vice Presidente devono essere eletti tra i Consiglieri; il
Segretario ed il cassiere possono non essere membri del Consiglio; non lo
saranno mai allorchè ricevono una remunerazione per il loro lavoro. Il Consiglio Direttivo
si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente
quando lo ritengono opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri
oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati
dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
o in sua assenza dal vice Presidente oppure qualora anche questi mancasse il
Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente
almeno la metà dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre
riunioni consecutive saranno ritenuti dimissionari e come tali potranno essere
sostituiti. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura
perché siano attuate deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Provvede a quanto si addice all'osservanza delle
disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire coi poteri del
Consiglio Direttivo; le sue
deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla
approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di
impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente. In caso di sue
dimissioni spetta al Consiglio Direttivo
di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. L’Associazione
presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente
dell’Associazione ha l’onere: - di
dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni
e chiarimenti avanzate dall’ENCI; - di
comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle
cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività
associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito
alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di
ottenerne la ratifica dall’ENCI. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario,
anche non Consigliere, purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo,
ma senza diritto di voto. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili; b) dalle somme accantonate; c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a
titolo legittimo. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote annuali versate dai Soci; b) dagli eventuali contributi concessi da enti o
persone; c) dalle attività di gestione; d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi
titolo. In caso di scioglimento del Gruppo Cinofilo il
patrimonio deve essere destinato a finalità di utilità generale. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31
dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili
personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea dei Soci con
l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni
relativi. Il bilancio Consuntivo, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci,
va trasmesso in copia all'ENCI. La sorveglianza amministrativa e contabile è
affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due
supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci i quali durano in carica tre anni e
possono essere rieletti. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle
riunioni del Consiglio alle quali debbono essere invitati. Il Collegio dei probiviri è formato da tre membri
effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci che non
ricoprono già cariche di Consiglieri, i quali durano in carica tre anni solari
e possono essere rieletti. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente
di materie giuridiche. Ogni Socio è tenuto a
rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento
di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia
e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Probiviri
dell'Associazione "Gruppo Cinofilo Partenopeo" nonché alle decisioni
delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI. La giustizia disciplinare
di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza
dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto
ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri
dell'Associazione "Gruppo Cinofilo Partenopeo" sono appellabili
avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante
ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo
procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del
Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI. L'Associazione
"Gruppo Cinofilo Partenopeo" ottempera e dà esecuzione alle decisioni
assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima
e seconda istanza dell'ENCI. Qualsiasi decisione di
carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottato a maggioranza
e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro
effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro
supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei
Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione
dell'Assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un
Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio che le
inoltra al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncia a sua volta con lodo
scritto e motivato dopo di aver contestato all'interessato l'addebito
rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le
proprie giustificazioni e dopo di aver sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi
il Consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente un Socio
dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà
essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il
Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri. I
provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico
di un Socio dell'Associazione sono i seguenti: censura,; sospensione temporanea
fino ad un massimo di 3 anni. In caso di particolare
gravità che comporti l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri
avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei
Soci che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi
dall'ENCI a carico di un proprio Socio che sia iscritto all'Associazione
saranno adottati anche da questa. Tutte le cariche in seno all'Associazione sono
gratuite. Il presente statuto, dopo l'approvazione
dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente Statuto non
può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un
terzo dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono
essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca
almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Le modifiche allo Statuto
dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere
comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai
sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso. L’Associazione
Gruppo Cinofilo Partenopeo riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di
controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI
di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni
altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto
dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del
medesimo. Per
quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti
di legge e ai principi generali di diritto. |